1) Pubblicità commerciale
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Non è ammessa alcuna forma di pubblicità esclusivamente
commerciale, promozionale e comparativa
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2) Pubblicità informativa
sanitaria
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È consentita ai professionisti e alle strutture sanitarie la
diffusione di messaggi informativi sui titoli, le specializzazioni, le
caratteristiche delle prestazioni e dei servizi sanitari offerti
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3) Informazione scientifica
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L’informazione scientifica e l’
educazione sanitaria possono essere realizzate con libertà di forme
e di mezzi purché i messaggi contengano informazioni scientificamente
rigorose, che non divulghino notizie inattendibili su eventuali ricerche
scientifiche, tali da produrre timori infondati, spinte consumistiche o
attese illusorie nella pubblica opinione.
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4) Competenze dell’Ordine
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È affidato all’Ordine professionale competente sul
territorio il compito preventivo di verifica (attraverso un’apposita
commissione) e di controllo successivo (anche in via disciplinare) del
rispetto delle regole attinenti la pubblicità sanitaria
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5) Forme di pubblicità
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La pubblicità informativa sanitaria può essere realizzata
attraverso diversi canali:
- targhe murarie;
- inserzioni su elenchi telefonici, pagine gialle, elenchi di categoria;
- inserzioni su riviste specializzate, giornali (quotidiani o periodici)
destinati al grande pubblico;
- volantini;
- ogni altra forma o strumento purché avvenga nel rispetto del decoro
professionale
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6) Contenuti
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La pubblicità informativa sanitaria,
deve obbligatoriamente contenere:
- nome e cognome del sanitario;
- il titolo di medico chirurgo e/o di odontoiatra;
- il domicilio professionale
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7) Contenuti non ammessi
nell’informativa pubblicitaria
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Non è ammesso l’inserimento di contenuti ingannevoli,
compresa la pubblicazione di notizie che diano luogo ad aspettative
illusorie, oppure che siano false, non verificabili o che possano procurare
timori infondati o comportamenti clinicamente inopportuni. Sono vietate
anche le notizie e le informazioni con carattere di pubblicità promozionale
e commerciale, artificiosamente mascherata da informazione sanitaria o che
siano lesive della dignità e del decoro della categoria professionale.
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8) Statistiche e promozioni
farmaceutiche
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E’ vietato informare gli utenti su indagini
statistiche relative ai servizi sanitari o fare comparazioni che non
abbiano esclusivo riferimento ai dati resi pubblici dalle autorità
sanitarie vigilanti e dalle fonti ufficiali certificate. Non è ammesso
nelle inserzioni ospitare altri spazi pubblicitari, soprattutto di aziende
farmaceutiche o produttrici di dispositivi sanitari.
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9) Tariffe e costi
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È consentito inserire nella pubblicità informativa sanitaria
indicazioni attinenti le tariffe e i costi complessivi delle prestazioni
erogate, purché tali elementi economici non costituiscano il contenuto
essenziale del messaggio. Inoltre, i costi e le tariffe delle prestazioni
non possono essere inseriti nelle targhe e nelle insegne del
professionista.
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Pubblicità su Internet
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10) Informativa sanitaria sulla
Rete
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E’ consentito effettuare pubblicità informativa
sanitaria attraverso i siti Internet, nel rispetto delle norme e dei
principi dettati in materia dal Codice Deontologico.
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11) Comunicazione
all’Ordine e successivi controlli
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Il professionista che intende effettuare pubblicità su
internet deve darne comunicazione all’Ordine(con
una autocertificazione), entro e non oltre 3 giorni dalla data di consultabilità del sito. Ogni successiva variazione
apportata alle pagine web necessita di un’altra comunicazione da
parte del professionista L'Ordine, attraverso i propri organi competenti,
provvede alla verifica di quanto comunicato dal professionista.
Se, durante i controlli, vengono accertate delle irregolarità , l'Ordine può prendere provvedimenti sanzionatori o
disciplinari.
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12) Caratteristiche del sito
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Il sito deve essere registrato come dominio di primo livello
a nome del medico e/o dell’odontoiatra.
L’ indirizzo e–mail
deve contenere:
- riferimenti diretti a identificare professionista
- per la corretta visualizzazione del sito, non deve essere richiesta
l’installazione di software, né di cookies.
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13) Contenuti del sito
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Nel sito deve anche essere indicato l'Ordine Provinciale di
appartenenza e il numero di iscrizione del professionista. Il sito deve
avere caratteristiche grafiche e cromatiche che non compromettono il decoro
della professione. Non sono consentite animazioni, esclusi
i filmati di carattere scientifico.
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14) Spazi pubblicitari e
collegamenti
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Il sito web non deve ospitare spazi pubblicitari (banner) o
fare riferimento a prodotti di industrie farmaceutiche. Sono esclusi dal
divieto gli spazi pubblicitari “tecnici”, la cui presenza sul
sito ha il solo scopo di fornire all’utente strumenti utili per
visualizzare i dati (ad esempio, un software da scaricare per leggere
determinati tipi di documenti come i file pdf).
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15) Utilizzo della posta
elettronica per motivi clinici
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L'utilizzo della posta elettronica nei rapporti con i
pazienti è consentito purché siano rispettati tutti i criteri di
riservatezza dei dati alle seguenti condizioni:
a) ogni messaggio deve contenere l'avvertimento che la
visita medica rappresenta il solo strumento diagnostico per un efficace
trattamento terapeutico e che i consigli forniti via e-mail vanno intesi
come semplici suggerimenti;
b) è rigorosamente vietato inviare messaggi contenenti i
dati sanitari di un paziente a soggetti terzi;
c) è rigorosamente vietato comunicare a terzi l'indirizzo di
posta elettronica dei pazienti, in particolare per usi pubblicitari;
d) se il medico o l’odontoiatra predispone un elenco
di pazienti suddivisi per patologia, può inviare messaggi a tutti gli
appartenenti alla lista, evitando che ciascun destinatario veda i dati
relativi agli altri;
e) l'utilizzo della posta elettronica nei rapporti tra colleghi per qualche
consulto su un tema specifico è consentito purché non venga fornito il
nominativo del paziente interessato.
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