10 Luglio
2007 - Anno 1, Numero 11 |
Antonio Grimaldi
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Le news di Martedì 10 Luglio 2007
L’AIO scrive ai
presidi di Ingegneria
L’Art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia
Studi, versamenti ravvicinati
L’AIO scrive ai presidi di Ingegneria
L’AIO invia una lettera ai Presidi
delle Facoltà di Ingegneria dove è prevista la formazione di operatori in
corsi di laurea per “Ingegnere in Scienze Bio-Mediche”. L’Art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia
ARTICOLO1 1. All’articolo 4 del
decreto del ministero dell’Economia e delle finanze 20 marzo 2007,
concernente l’approvazione di specifici indicatori di normalità
economica, idonei all’individuazione di ricavi, compensi e
corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche
e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, dopo il comma
1 sono inseriti i seguenti commi: «1-bis. Gli accertamenti di cui all’articolo 10
della legge 8 maggio 1998, n.146, non possono
essere effettuati nei confronti dei contribuenti che dichiarano, anche per
effetto dell’adeguamento di cui al comma 1, ricavi o compensi in misura
non inferiore al livello minimo risultante dalla applicazione degli studi di
settore che tengono conto degli indicatori di normalità economica approvati
con il presente decreto o, se di ammontare più elevato, al livello puntuale
di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza
tenere conto degli indicatori medesimi. » « 1-ter. Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 10, comma 4-bis, della legge 8 maggio 1998, n.146, il livello della congruità coincide con il livello
minimo di ricavi o compensi risultante dalla applicazione degli studi di
settore che tengono conto degli indicatori di normalità economica approvati
con il presente decreto o, se di ammontare più elevato, con il livello
puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore
senza tenere conto degli indicatori medesimi.» Studi, versamenti ravvicinati
di Tonino Morina Due rate in sette giorni e,
più tardi, due rate in otto giorni. È questo uno degli effetti della proroga per i versamenti concessa per gli
interessati dagli studi di settore, che pagano a rate le somme dell'Unico
2007 (saldo 2006 e primo acconto 2007). Per chi paga la prima rata domani, 9
luglio, da titolare di partita Iva, la seconda scade
il 16 luglio. Per i titolari di partita Iva interessati dagli studi, che
pagano la prima rata dal 10 luglio all'8 agosto, la seconda scade il 16
agosto. Va però segnalato che per le scadenze di agosto è attesa la consueta
proroga «di Ferragosto» che potrebbe spostare in avanti i termini dell'8 e
del 16. Il tabellone qui accanto riepiloga le prossime scadenze di pagamento
legate a Unico. La proroga Lo spostamento di 20 giorni
vale anche per soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che
applicano gli studi, cioè per soci di società di persone, associati di
associazioni tra artisti o professionisti, collaboratori di imprese familiari
e coniugi di aziende coniugali, nonché soci di società che hanno optato per
il regime di trasparenza fiscale. Questi contribuenti possono eseguire entro
domani (senza maggiorazioni) i versamenti di Unico
La proroga dei 20 giorni
comporta anche un nuovo calendario per chi paga a rate. Il nuovo calendario
delle rate di Unico 2007 distingue tra i contribuenti non soggetti agli studi
di settore e quelli che applicano gli studi di settore, partecipanti
compresi. Nelle tabelle per la
rateazione dei versamenti, diffuse il 4 luglio dalle Entrate e a disposizione
dei lettori sul sito del Sole-24 Ore (www.ilsole24ore.com, all'interno dello
speciale dedicato agli studi di settore) sono indicate le misure degli
interessi da applicare sulle rate successive alla prima, distinguendo i
contribuenti tra:
- non
titolari di partita Iva con redditi da partecipazione, con primo pagamento al
9 luglio o dal 10 luglio all'8 agosto con lo 0,4% in più; per «non titolari
di partita Iva con redditi da partecipazione», che beneficiano del
differimento dei pagamenti al 9 luglio o dal 10 luglio all'8 agosto con lo
0,40% in più, si intendono solo quelli che dichiarano redditi da
partecipazione che derivano da imprese o professionisti soggetti agli studi
di settore; - titolari di
partita Iva senza studi, con primo pagamento al 18 giugno o dal 19
giugno al 18 luglio, con 0,4% in più; - titolari di
partita Iva con studi, con primo pagamento al 9 luglio o dal 10 luglio
all'8 agosto, con 0,4% in più.
Per chi paga a rate la misura
degli interessi varia in base alla data del primo pagamento (se entro il 18
giugno o dopo). Inoltre, il Fisco chiede ancora - sbagliando - il tasso del
6% annuo. Sulle somme rateate, a partire dalla seconda rata, il contribuente
deve gli interessi che decorrono dal 1° giorno successivo alla scadenza della
prima rata. Le rate dopo la prima si pagano entro il 16 di ciascun mese di
scadenza per i titolari di partita Iva ed entro la
fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. Gli interessi sono dovuti in misura forfetaria, a prescindere dal giorno
di pagamento e si calcolano con la formula «C» per «i» per «t» diviso (Fonte IlSole24ore)
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