Depenalizzare l'atto medico, facendo
in modo che l'errore del camice bianco non sia considerato, come accade ora,
reato penale prima ancora di accertare l'eventuale colpa o dolo. E' una
misura a cui stanno lavorando i ministri della
Salute e della Giustizia, e che è stata sollecitata oggi dal Sindacato
nazionale autonomo medici italiani (Snami), nel
corso dell'incontro fra il ministro Livia Turco e il sottosegretario Serafino
Zucchelli con i sindacati dei medici convenzionati
e dipendenti per la presentazione del disegno di legge sull'ammodernamento. ''La nostra proposta di depenalizzare l'atto medico - ha
spiegato all'ADNKRONOS SALUTE Mauro Martini, presidente dello Snami - è stata accolta positivamente dal ministro Turco
che ci ha detto di essere già in contatto con il collega della Giustizia per
trovare una soluzione''. E la responsabile della
sanità non avrebbe neanche escluso la possibilità, prospettata dal sindacato,
di inserire la norma nel Ddl per l'ammodernamento
del Ssn. ''Il ministro -
ha precisato Martini - ci ha chiesto di fare una proposta concreta. Crediamo
sia possibile, con una modifica di poche righe, inserire la norma nel Ddl. Nei prossimi giorni consegneremo al ministro il
nostro testo''.
(Fonte Adnkronos Salute)
di Carlo Nocera
L'avvento delle nuove regole di determinazione
della congruità per il periodo d'imposta 2006, seppure sanciscono la
permanenza dell'impatto degli indicatori di normalità economica (si veda «Il
Sole-24 Ore» del 7 luglio) non escludono, al contempo, la loro possibile
sterilizzazione. È quanto si ricava dalla circolare 41/E
con la quale l'agenzia delle Entrate ha chiarito gli aspetti di rilievo
legati all'accordo raggiunto tra Governo e categorie economiche.
La circolare ribadisce il contenuto dei comunicati stampa secondo cui i
risultati ai quali giunge l'analisi di normalità economica devono essere
qualificati come presunzioni "semplici": il che, tradotto in
termini processuali, sta a significare meri elementi indiziari. Per questo
motivo l'estensore richiama gli uffici a che l'eventuale utilizzo degli
indicatori di normalità economica, proprio in considerazione della loro
limitata efficacia probatoria, vada accordato a
ulteriori elementi che corroborino le presunzioni di evasione fiscale
derivanti dall'applicazione degli indici previsti dal decreto del 20 marzo
scorso. Operatività, questa, che si tradurrà poi nel successivo passaggio di
costruzione dell'atto, il quale dovrà prevedere una specifica motivazione in
ordine all'incisività - e pertanto alla significatività - degli indici anche
tenendo conto - si legge sulla circolare - «delle specifiche condizioni del
contribuente e dell'attività svolta nonché delle possibili cause
giustificative già evidenziate nelle circolari n. 31/E e 38/E del 2007». La
circolare precisa che la «specifica motivazione» riguarderà soltanto la parte
dei ricavi o compensi che eccedono l'applicazione dell'analisi di congruità:
come dire, in altre parole, che avremo atti di accertamento a due tonalità,
una a tinte più fosche riguardante l'analisi di congruità - per effetto della
posizione dell'agenzia delle Entrate secondo cui il mero scostamento da
quanto atteso in base a Gerico costituisce, di per sé, presunzione corredata
dei requisiti di gravità, precisione e concordanza - e una a tinte più
"leggere" relativamente all'analisi di normalità economica per la
quale il provvedimento che verrà avrà modo di sancirne un'efficacia
probatoria di livello inferiore.
Da quanto evidenziato dall'estensore, comunque, la partita con gli indicatori
non necessariamente deve essere giocata: infatti, anche nel caso in cui la
congruità del contribuente si attesti sulla soglia dei ricavi o compensi che
risente dei loro effetti, nulla vieta che in sede di contraddittorio questi
possa ottenere la loro sterilizzazione completa, come contempla la circolare
n. 31/E e come ribadisce la circolare n. 38/E.
Pertanto, sia nei casi in cui il contribuente possa
dirsi congruo al semplice confronto con l'analisi di congruità, sia quando il
suo dichiarato è addirittura anche inferiore a quest'ultima, in entrambi i
casi se egli ha argomentazioni - e documentazione, è meglio - dalla sua,
almeno in teoria in ambito contraddittorio ha tutte le possibilità di
neutralizzare completamente l'analisi di coerenza e i relativi impatti (o,
nella peggiore delle ipotesi, rimettere l'intera questione dinanzi al giudice
tributario.
(Fonte Sole24ore)
Con l’art. 15,
comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2007, è stato istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri un apposito fondo, denominato: "fondo rotativo", con l’obiettivo di favorire
l`accesso al credito dei giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni.
Si tratta di un’iniziativa finalizzata al rilascio di garanzie dirette,
anche fideiussorie, agli istituti di credito e agli
intermediari finanziari per il triennio 2007, 2008 e 2009.
(Fonte www.ateneoweb.com)