16 Luglio 2009 - Anno 3, Numero 82

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Comunicazione a cura della Società Italiana di Ergonomia Dentale






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Le news di Giovedì 16 Luglio 2009

 

 

Il professionista con la segretaria paga l’Irap

 

Irap, è un tributo statale le regioni non possono modificare la base imponibile

 

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Il professionista con la segretaria paga l’Irap

 

Paga l’Irap il professionista che si avvale soltanto dell’aiuto di una segretaria. Un’altra decisione della Cassazione, sentenza n. 16220 del 10 luglio 2009, che abbassa ancora la soglia degli elementi dell’autonoma organizzazione, al di sotto della quale non viene pagata l’imposta, a prescindere dal fatto che i ricavi dello studio dipendano esclusivamente dall’attività del professionista.  A pochissimi giorni dal saldo la sezione tributaria propende ancora una volta per la linea dura sull’Irap dei piccoli professionisti bocciando, ai fini dell’esenzione fiscale, qualunque tipo di aiuto. Poche settimane fa aveva condannato al prelievo un avvocato con un solo collaboratore part-time (sentenza n. 14693). Mentre in una delle pochissime decisioni favorevoli ai professionisti la Cassazione ha siglato la possibilità, per chi lavora da casa, di non versare l’imposta. Non paga l’Irap l’avvocato – ha affermato in quell’occasione Piazza Cavour - che lavora da casa. Insomma, dalla sentenza n. 15110 è emerso che una stanza dell’abitazione, un fax, una libreria e un pc non rendono il piccolo professionista soggetto al prelievo. In altre parole la sezione tributaria ha sdoganato una volta per tutte i piccoli studi in casa.  Chissà che in mancanza di una norma che fissi parametri più sicuri sull’autonoma organizzazione non intervengano di nuovo le Sezioni unite della Cassazione a tracciare un confine che diviene ogni giorno più labile e discutibile.  Fra l’altro il fatto che la questione Irap sia ancora molto controversa, anche all’interno del Palazzaccio, lo dimostrano, oltre alle più diverse interpretazioni dei giudici di merito, anche le richieste della Procura della Suprema corte, spesso opposte alla decisione del Collegio. Anche questa volta il Procuratore aveva sollecitato un altro epilogo: il rigetto del ricorso del fisco.

 

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Fonte Cassazione.net

 

Irap, è un tributo statale le regioni non possono modificare la base imponibile

 

L’Irap resterà un tributo statale. La finanziaria del 2008 nella quale è stata prevista a partire dell’anno prossimo l’istituzione regionale non ha intaccato l’impianto accentrato dell’imposta tanto che le regioni non possono, con una legge, modificare la base imponibile.  A pochi giorni dall’Irap i giudici di Palazzo della Consulta hanno depositato un’altra sentenza, la n. 216 di ieri, che congela ancora una volta la possibilità di ridurre l’imponibile di un’imposta tanto discussa quanto redditizia per le casse dell’Erario. Infatti è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge piemontese che aveva previsto un’ulteriore deduzione dalla base imponibile. In particolare la norma prevedeva che “ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sono esclusi i contributi regionali erogati nell’ambito del piano casa regionale “10.000 alloggi per il 2012” approvato con Delib. C.R. 20 dicembre 2006, n. 93-43238”.

 

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Fonte Cassazione.net

 

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