16 Luglio 2009 - Anno 3, Numero 82 |
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Il
professionista con la segretaria paga l’Irap Irap,
è un tributo statale le regioni non possono
modificare la base imponibile Iscriviti alla SIED
Il professionista con
la segretaria paga l’Irap Paga l’Irap il professionista
che si avvale soltanto dell’aiuto di una segretaria. Un’altra decisione della
Cassazione, sentenza n. 16220 del 10 luglio 2009, che abbassa ancora la
soglia degli elementi dell’autonoma organizzazione, al di
sotto della quale non viene pagata l’imposta, a prescindere dal fatto
che i ricavi dello studio dipendano esclusivamente dall’attività del
professionista. A pochissimi giorni
dal saldo la sezione tributaria propende ancora una volta per la linea dura
sull’Irap dei piccoli professionisti bocciando, ai fini dell’esenzione
fiscale, qualunque tipo di aiuto. Poche settimane fa aveva condannato al
prelievo un avvocato con un solo collaboratore part-time (sentenza n. 14693).
Mentre in una delle pochissime decisioni favorevoli ai professionisti la
Cassazione ha siglato la possibilità, per chi lavora da casa, di non versare
l’imposta. Non paga l’Irap l’avvocato – ha affermato
in quell’occasione Piazza Cavour - che lavora da casa. Insomma, dalla
sentenza n. 15110 è emerso che una stanza dell’abitazione, un fax, una
libreria e un pc non rendono il piccolo professionista soggetto al prelievo.
In altre parole la sezione tributaria ha sdoganato una
volta per tutte i piccoli studi in casa. Chissà che in mancanza di una norma che
fissi parametri più sicuri sull’autonoma organizzazione non intervengano di
nuovo le Sezioni unite della Cassazione a tracciare un confine che diviene
ogni giorno più labile e discutibile.
Fra l’altro il fatto che la questione Irap sia ancora molto
controversa, anche all’interno del Palazzaccio, lo dimostrano, oltre alle più
diverse interpretazioni dei giudici di merito, anche le richieste della
Procura della Suprema corte, spesso opposte alla
decisione del Collegio. Anche questa volta il Procuratore aveva sollecitato
un altro epilogo: il rigetto del ricorso del fisco. Fonte
Cassazione.net
Irap, è un
tributo statale le regioni non possono modificare la base imponibile L’Irap
resterà un tributo statale. La finanziaria del 2008 nella quale è stata
prevista a partire dell’anno prossimo l’istituzione regionale non ha
intaccato l’impianto accentrato dell’imposta tanto che le regioni non
possono, con una legge, modificare la base imponibile. A pochi giorni dall’Irap i giudici di
Palazzo della Consulta hanno depositato un’altra sentenza, la n. 216 di ieri,
che congela ancora una volta la possibilità di ridurre l’imponibile di
un’imposta tanto discussa quanto redditizia per le casse dell’Erario. Infatti è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 2 della legge piemontese che aveva previsto un’ulteriore deduzione
dalla base imponibile. In particolare la norma prevedeva che “ai fini della
determinazione della base imponibile per il calcolo dell’imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP), sono esclusi i contributi regionali erogati
nell’ambito del piano casa regionale “10.000 alloggi
per il 2012” approvato con Delib. C.R. 20 dicembre
2006, n. 93-43238”. Fonte
Cassazione.net
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