22 Dicembre 2009 - Anno 3, Numero 96

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Comunicazione a cura della Società Italiana di Ergonomia Dentale

 

La SIED aderisce al

 

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Le news di Martedì 22 Dicembre 2009

 

 

EAS - Elementi Accertamento Sintetico

Studi di settore declassati a “presunzioni semplici”

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EAS - Elementi Accertamento Sintetico

 

E’ ormai pienamente a regime il nuovo strumento del DATABASE in cui il fisco è sin d’ora in grado di attingere per ciascun soggetto, indicatori di spesa ad alto valore economico con un OBIETTIVO PRIORITARIO: quantificare, per ogni periodo di imposta, l’effettiva capacità reddituale del contribuente.

 

· CONTENUTO DEL DATABASE (banca dati) - elementi relativi ad acquisti o esborsi per:

o   Società di leasing

o   Centri ippici

o   Centri benessere

o   Rivenditori imbarcazioni

o   Acquisto di piscine

o   Tour operator

o   Case d’asta

o   Scuole private

Gli elenchi sono stati recentemente acquisiti mediante RICHIESTA O ACCESSO PRESSO IL RIVENDITORE del bene od il FORNITORE del servizio, e verranno d’ora in poi aggiornati periodicamente.

 

· UTILIZZO DEL DATABASE

La banca dati consente di SELEZIONARE I CONTRIBUENTI con particolare riguardo a quelle posizioni che presentano un più alto “indice di probabilità di evasione” (concorrenza di spese indicatrici) ed a questi contribuenti si  APPLICHERA’ PURE IL MECCANISMO DEL REDDITOMETRO.

In particolare, alle spese relative al redditometro verranno applicate ANCHE UNA SERIE DI MOLTIPLICAZIONI proprie di questo strumento: ne consegue che il reddito che si pretende di attribuire ai contribuenti verrà FORTEMENTE INFLUENZATO DA QUESTI COEFFICIENTI.

 

· IL REDDITOMETRO E LE SUE CRITICITA’

I beni rilevanti ai fini del redditometro sono:

o   Aeromobili

o   Navi e imbarcazioni da diporto

o   Autoveicoli

o   Altri mezzi di trasporto a motore (Camper, autocaravans e motocicli con cilindrata superiore a 250 cc)

o   Residenze principali e secondarie

o   Collaboratori familiari

o   Cavalli da corsa o da equitazione

o   Assicurazioni di ogni tipo (escluse RC auto, vita, infortuni, malattie).

Sono i coefficienti moltiplicativi del redditometro, da cui si inferisce il reddito partendo dalla spesa, i punti più criticabili dell’automatismo, in quanto suscita parecchie PERPLESSITA’, ad esempio, il fatto che:

o    Le AUTOVETTURE vengono “pesate” in base alla CILINDRATA e non in base al valore od al modello (si pensi ai modelli prodotti negli ex paesi dell’Est);

o    Per gli IMMOBILI, si PRESCINDE addirittura DALL’UBICAZIONE.

 

· CONSEGUENZE DIRETTE DELL’ APPLICAZIONE

Sintetizzando, il, meccanismo consiste in tre passaggi:

1.   I contribuenti vengono selezionati in base alle spese significative, scaturenti dall’analisi del DATABASE;

2.   A questi contribuenti si applica il REDDITOMETRO, coi relativi coefficienti moltiplicativi;

3.   I risultati dei due strumenti vengono SOMMATI e si determina il REDDITO SINTETICO attribuibile al contribuente.

 

·      VINCERE LE PRESUNZIONI DELL’ERARIO

Il dato che emerge dall’applicazione congiunta del DATABASE e del REDDITOMETRO è sorretto da una PRESUNZIONE LEGALE, che impone al contribuente di dimostrare le ragioni per le quali non abbia prodotto questo reddito: DIFFICILMENTE QUESTA PROVA POTRA’ ESSERE PRODOTTA perché spesso, proprio a causa delle ragioni che si sono qui esposte, i valori contestati NON HANNO UN RIFERIMENTO CONCRETO, ma si basano su moltiplicatori in parte discutibili.

 

Fabrizio Rebolia

Dottore Commercialista

Corso Torino, 3/2 - 16129 Genova
Tel 348 896 57 07
sito web:    www.rebolia.it
mail: fabrizio.rebolia@tiscali.it

Studi di settore declassati a “presunzioni semplici”

Il Massimo consesso di Piazza Cavour riduce la portata degli studi di settore. Gli scostamenti di reddito dichiarato dal contribuente dagli studi di settore hanno natura presuntiva, rappresentando soltanto “un indice rilevatore di una possibile anomalia del comportamento fiscale”. Insomma, sono delle presunzioni semplici e non gravi precise e concordanti. Tale gravità può derivare infatti soltanto dall'esito di un contraddittorio obbligatorio, pena la nullità dell’accertamento.

È questa la soluzione che le Sezioni unite civili della Cassazione, con quattro sentenze depositate ieri, hanno dato al contrasto sugli studi di settore che ha lasciato per mesi col fiato sospeso aziende e professionisti .
Insomma dopo questa decisione la portata degli studi andrà necessariamente ridotta.

"La procedura di accertamento standardizzato - si legge nel principio enunciato dal Collegio esteso nelle sentenze 26635, 26636, 26637, 26638 - mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente".

 

Fonte Cassazione.net

Auguri dalla SIED

 

La SIED augura a tutti buone feste.

 

 

 

 

 

 

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