28 Giugno
2007 - Anno 1, Numero 8 |
Antonio Grimaldi Cosimo Tomaselli
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Le news di Giovedì 28 Giugno 2007
L’AIO commenta la
posizione della FENAODI
L’appuntamento
mancato
La pubblicità del dentista su
internet
L’AIO
commenta la posizione della FENAODI
“Abbiamo appena visionato il testo che verrà discusso martedì prossimo 26 giugno alla riunione
della commissione per il profilo professionale per gli odontotecnici. Emerge
un quadro inquietante perchè, con un tentativo maldestro e tecnicamente molto
discutibile, è stato introdotto un articolo finale con il quale si parla di
equipollenze”. (Tratto dal sito dell’AIO) ·
La
posizione della FENAODI su Odontotecnici.net
L’appuntamento
mancato
Nessuna norma sanziona il mancato rispetto
dell’appuntamento dal dentista. Secondo l’Avv. Alessandro Ciceri: “In linea
teorica, potrebbe farsi riferimento al principio generale del neminem laedere
di cui all'art 2043 c.c. (risarcimento del danno da responsabilità
extracontrattuale) al quale tutti sono tenuti. Si potrebbe anche ipotizzare,
probabilmente, una responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337
c.c.. Si consideri, peraltro, che il cliente può recedere dal
mandato professionale in qualsiasi momento, con il solo obbligo di pagare al
professionista le spese già sostenute ed il compenso per l’opera svolta.
Valuti il professionista, pertanto, se sia maggiore il danno che subisce da
un mancato appuntamento, piuttosto che il danno causato dal possibile recesso
del cliente che non gradisca il trattamento subito.” La pubblicità del dentista su internet
“Se l'attività in esame è medica o
paramedica il sito internet non deve essere "pubblicitario":
può solo fornire indicazioni sul personale e sui titoli dello stesso, sulle attività svolte,
su come contattare la struttura e su
dove la medesima si trova. Le indicazioni devono essere
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