29 Dicembre 2008 - Anno 2, Numero 66

 

 

 


Comunicazione a cura della Società Italiana di Ergonomia Dentale






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Le news di Lunedì 29 Dicembre 2008

 

PEC obbligatoria, ma c’è un anno per adeguarsi

 

Falso volontariato, il Dl anticrisi dichiara guerra alle Onlus fasulle 

 

Il consenso informato traballa: leciti gli interventi invasivi anche senza il si del paziente

 

Auguri dalla SIED

 

 

PEC obbligatoria, ma c’è un anno per adeguarsi

 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 280 del 29 novembre 2008 - S.O. 263 il decreto-legge 185/08 recantemisure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese”.

Il Decreto contiene due importanti novità: all’art. 8 la revisione degli studi di settore per rimodulare gli indicatori di reddito agli effetti della congiuntura, ed al comma 7 dell'art. 16, l’obbligo per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato di comunicare comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Niente fretta, dunque, ma la possibilità di guardarsi intorno e di scegliere con oculatezza l’ente verificatore più affidabile e conveniente.

 

Falso volontariato, il Dl anticrisi dichiara guerra alle Onlus fasulle  

 

Perfezionati gli strumenti di controllo del diritto ai benefici fiscali per le associazioni che operano nel sociale

Un articolo di soli cinque commi pianta solidi paletti per contrastare l’utilizzo “improprio” della forma associativa, costituita di fatto per non pagare imposte altrimenti dovute, fenomeno già conosciuto e combattuto dal Fisco fin dalla nascita delle Onlus.

La norma

È l’articolo 30 del decreto legge 185/2008 a subordinare il mantenimento delle agevolazioni fiscali riconosciute agli enti associativi senza scopo di lucro all’invio telematico di una serie di dati e notizie fiscalmente rilevanti, che costituiranno la base per la valutazione dell’opportunità o meno della concessione.

Le informazioni troveranno spazio su un apposito modello, predisposto e approvato con provvedimento direttoriale dall’agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2009, da trasmettere on line alla stessa Agenzia.

La novità

L’obbligo riguarda tutte le associazioni, sia le “vecchie” sia quelle di nuova costituzione, comprese le società sportive dilettantistiche (comma 3).

Queste ultime, una volta riconosciute dal Coni ai fini sportivi, rientravano nella disciplina agevolativa. Con l’entrata in vigore del decreto anticrisi, il Coni non è più tenuto alla trasmissione annuale dell’elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche, documento che certificava l’effettivo svolgimento dell’attività sportiva e apriva la strada ai benefici. Il comma 4 dell’articolo 30, nel sopprimere l’adempimento del Coni, lo esclude di fatto dal riconoscimento fiscale delle descritte attività e affida esclusivamente all’Agenzia il compito di verificare il diritto agli sconti.

Entrano a far parte degli enti obbligati all’invio di nuove informazioni anche alcune “Onlus di diritto” (comma 5) che prima del decreto anticrisi non erano tenute ad alcuna comunicazione e, pertanto, fuori dall’Anagrafe delle Onlus.

Le “Onlus di diritto”

La nuova disposizione prevede che possano essere ancora considerati “Onlus di diritto” (articolo 10, comma 8, Dlgs 460/1997) le associazioni e le altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991, a condizione che non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali e trasmettano i propri dati all’Amministrazione finanziaria.

Le attività marginali consentite sono individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995:

1.    attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato

2.    attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario

3.    cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario

4.    attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale

5.    attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell’articolo 111 comma 3 del Tuir, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Si tratta in ogni caso di attività tese alla realizzazione degli obiettivi della Onlus senza utilizzo degli strumenti tipici della concorrenza sul mercato (ad esempio, la pubblicità).

Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni”.

Si inaspriscono, dunque, i criteri per accedere agli sconti fiscali che la legge concede a chi fa del bene e non a chi si procura il proprio “bene”. E quest’ultima ipotesi non può certamente definirsi “marginale” se si pensa che soltanto nel 2007 l’Agenzia ha scovato quasi 700 false Onlus (erano 1.296 nel 2006 e 1.699 nel 2005) e ha centellinato l’ok alle domande di riconoscimento presentate da oltre 2.000 nuove associazioni, accordandolo solo a poco più della metà (1.021). 

 

Fonte FiscoOggi

 

Il consenso informato traballa: leciti gli interventi invasivi anche senza il si del paziente

 

Interventi chirurgici invasivi anche senza consenso informato del paziente. Infatti se il trattamento sanitario è andato bene il medico, che ha agito con perizia e facendo tutto il possibile, non risponde del reato di violenza privata o lesioni personali anche se non aveva avvisato il paziente dell’operazione e delle possibili conseguenze.

Insomma le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, con un’udienza che si è celebrata lo scorso 18 dicembre e il cui esito è stato reso noto soltanto ieri, hanno spezzato una lancia in favore dei trattamenti sanitari necessari sostenendone la legittimità anche in assenza del consenso del paziente.

 

Fonte Cassazione.net

Auguri dalla SIED

 

La SIED augura Buon 2009 a tutti i lettori.

 

 

 

 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che questo messaggio è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato. Chiunque lo riceva per errore, è pregato di darne notizia al mittente e di distruggere il messaggio ricevuto.

 

Si ricorda che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore, costituiscono violazione del suddetto Decreto Legislativo.

 

 

 

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