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Dicembre 2008 - Anno 2, Numero 66 |
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PEC obbligatoria, ma c’è un anno per
adeguarsi
Falso volontariato, il Dl
anticrisi dichiara guerra alle Onlus fasulle
Il consenso informato traballa: leciti gli
interventi invasivi anche senza il si del paziente
Auguri
dalla SIED
PEC obbligatoria, ma
c’è un anno per adeguarsi
E’ stato pubblicato sulla
G.U. n. 280 del 29 novembre 2008 - S.O. 263 il decreto-legge 185/08 recante “misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
imprese”. Il Decreto contiene due
importanti novità: all’art. 8 la revisione degli studi di settore per
rimodulare gli indicatori di reddito agli effetti della congiuntura, ed al
comma 7 dell'art. 16, l’obbligo per i professionisti iscritti
in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato di
comunicare comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge. Niente fretta, dunque, ma la
possibilità di guardarsi intorno e di scegliere con oculatezza l’ente
verificatore più affidabile e conveniente. Falso
volontariato, il Dl anticrisi dichiara guerra alle
Onlus fasulle
Perfezionati gli strumenti di
controllo del diritto ai benefici fiscali per le associazioni che operano nel
sociale Un articolo di soli cinque commi
pianta solidi paletti per contrastare l’utilizzo
“improprio” della forma associativa, costituita
di fatto per non pagare imposte altrimenti dovute, fenomeno già
conosciuto e combattuto dal Fisco fin dalla nascita delle Onlus. La norma È l’articolo 30 del decreto
legge 185/2008 a subordinare il mantenimento delle agevolazioni fiscali
riconosciute agli enti associativi senza scopo di lucro all’invio
telematico di una serie di dati e notizie fiscalmente rilevanti, che
costituiranno la base per la valutazione dell’opportunità o meno della
concessione. Le informazioni troveranno spazio
su un apposito modello, predisposto e approvato con provvedimento
direttoriale dall’agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2009, da
trasmettere on line alla
stessa Agenzia. La novità L’obbligo riguarda tutte le
associazioni, sia le “vecchie” sia quelle di nuova costituzione,
comprese le società sportive dilettantistiche (comma 3). Queste ultime, una volta
riconosciute dal Coni ai fini sportivi, rientravano nella disciplina
agevolativa. Con l’entrata in vigore del decreto
anticrisi, il Coni non è più tenuto alla trasmissione annuale
dell’elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche,
documento che certificava l’effettivo svolgimento dell’attività
sportiva e apriva la strada ai benefici. Il comma 4 dell’articolo 30,
nel sopprimere l’adempimento del Coni, lo esclude di
fatto dal riconoscimento fiscale delle descritte attività e affida
esclusivamente all’Agenzia il compito di verificare il diritto agli
sconti. Entrano a far parte degli enti
obbligati all’invio di nuove informazioni anche alcune “Onlus di
diritto” (comma 5) che prima del decreto anticrisi
non erano tenute ad alcuna comunicazione e, pertanto, fuori
dall’Anagrafe delle Onlus. Le “Onlus di diritto” La nuova disposizione prevede che
possano essere ancora considerati “Onlus di diritto” (articolo
10, comma 8, Dlgs 460/1997) le associazioni e le altre organizzazioni di
volontariato di cui alla legge n. 266/1991, a condizione che non svolgano
attività commerciali diverse da quelle marginali e trasmettano i propri dati
all’Amministrazione finanziaria. Le attività marginali consentite
sono individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995: 1. attività di vendita occasionali o iniziative occasionali
di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in
concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini
istituzionali dell’organizzazione di volontariato 2. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo
gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata
direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario 3. cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari
sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente
dall’organizzazione senza alcun intermediario 4. attività di somministrazione di alimenti e bevande in
occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale 5. attività di prestazione di servizi rese in conformità
alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo
dell’articolo 111 comma 3 del Tuir, verso pagamento di corrispettivi
specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione. Si tratta in ogni caso di
attività tese alla realizzazione degli obiettivi della Onlus
senza utilizzo degli strumenti tipici della concorrenza sul mercato (ad
esempio, la pubblicità). “Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e
produttive marginali quelli derivanti da convenzioni”. Si inaspriscono, dunque, i
criteri per accedere agli sconti fiscali che la legge concede a chi fa del
bene e non a chi si procura il proprio “bene”. E
quest’ultima ipotesi non può certamente definirsi
“marginale” se si pensa che soltanto nel 2007 l’Agenzia ha scovato quasi 700 false Onlus (erano 1.296 nel 2006 e
1.699 nel 2005) e ha centellinato l’ok alle domande di riconoscimento
presentate da oltre 2.000 nuove associazioni, accordandolo solo a poco più
della metà (1.021). Fonte FiscoOggi Il
consenso informato traballa: leciti gli interventi invasivi anche senza il si del paziente
Interventi
chirurgici invasivi anche senza consenso informato del paziente. Infatti se il trattamento sanitario è andato bene il
medico, che ha agito con perizia e facendo tutto il possibile, non risponde
del reato di violenza privata o lesioni personali anche se non aveva avvisato
il paziente dell’operazione e delle possibili conseguenze. Insomma
le Sezioni unite penali della Corte di cassazione,
con un’udienza che si è celebrata lo scorso 18 dicembre e il cui esito
è stato reso noto soltanto ieri, hanno spezzato una lancia in favore dei
trattamenti sanitari necessari sostenendone la legittimità anche in assenza
del consenso del paziente. Fonte Cassazione.net Auguri dalla SIED
La SIED augura Buon 2009 a tutti
i lettori. |
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