09 Marzo 2010 - Anno 4, Numero 101

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Comunicazione a cura della Società Italiana di Ergonomia Dentale

 

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Le news di Martedì 9 Marzo 2010

 

 

La Cassazione amplia la giurisdizione del giudice amministrativo

Intervista su Infodent a Sergio Nucci Presidente SIED

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La Cassazione amplia la giurisdizione del giudice amministrativo

Il cittadino il cui diritto alla salute è stato danneggiato da un atto della pubblica amministrazione può rivolgersi al giudice amministrativo anche per chiedere il risarcimento del danno. Lo hanno ribadito le sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza 5290 del 5 marzo 2010, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione a un caso di danni alla salute subiti da alcuni abitanti del comune di Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, in seguito alla costruzione di una rete fognaria e un impianto di depurazione.

Subito i cittadini (uno a tutela della propria abitazione e l'altro a tutela della stalla) si erano rivolti al tribunale di Benevento per essere risarciti dei danni subiti in seguito alla realizzazione dell'opera pubblica. L'ente locale si era costituito in giudizio sollevando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. Per dirimere la controversia sono intervenute le sezioni unite civili del Palazzaccio secondo cui «anche in materia di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, quali il diritto alla salute, allorché la loro lesione sia dedotta come effetto di un comportamento materiale espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti della p.a. di cui sia denunciata la illegittimità, in materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, come quella della gestione del territorio, compete a detti giudici la cognizione esclusiva delle relative controversie in ordine alla sussistenza in concreto dei diritti vantati, al contemperamento o alla limitazione di tali diritti in rapporto all'interesse generale pubblico all'ambiente salubre, nonché alla emissione dei relativi provvedimenti cautelari, che siano necessari per assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione finale sulle richieste inibitorie, demolitorie ed eventualmente risarcitorie». L'anno scorso (sentenza n. 15849) la Cassazione aveva affermato la giurisdizione del giudice amministrativo anche nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego per il quale non trova applicazione, «ratione temporis», il dlgs 31 marzo 1998, n. 80. La domanda di risarcimento danni promossa da un dipendente, aveva detto, «appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ove la condotta omissiva dell'amministrazione, produttiva del danno conseguente al mancato ristoro delle patite lesioni per infortunio sul lavoro, costituisca la diretta conseguenza della violazione di un obbligo contrattuale».

 

Fonte TgCom

 

Intervista su Infodent a Sergio Nucci Presidente SIED

Sull’ultimo numero della rivista Infodent è possibile leggere un’interessante intervista al Presidente della SIED Dott. Sergio Nucci sui micromotori per odontoiatria.

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La Redazione

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