09 Marzo 2010 - Anno 4, Numero 101 |
Comunicazione
a cura della Società Italiana di Ergonomia Dentale La SIED aderisce alla
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La
Cassazione amplia la giurisdizione del giudice amministrativo
Intervista su Infodent a Sergio
Nucci Presidente SIED Iscriviti alla SIED
La Cassazione amplia la giurisdizione
del giudice amministrativo
Il
cittadino il cui diritto alla salute è stato danneggiato da un atto della
pubblica amministrazione può rivolgersi al giudice amministrativo anche per
chiedere il risarcimento del danno. Lo hanno ribadito le sezioni unite civili
della Corte di cassazione che, con la sentenza 5290 del 5 marzo 2010, hanno
dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione a un caso
di danni alla salute subiti da alcuni abitanti del comune di Cerreto Sannita,
in provincia di Benevento, in seguito alla costruzione di una rete fognaria e
un impianto di depurazione. Subito i cittadini (uno a tutela della propria abitazione
e l'altro a tutela della stalla) si erano rivolti al tribunale di Benevento
per essere risarciti dei danni subiti in seguito alla realizzazione
dell'opera pubblica. L'ente locale si era costituito in giudizio sollevando
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello
amministrativo. Per dirimere la controversia sono intervenute le sezioni
unite civili del Palazzaccio secondo cui «anche in materia di diritti
fondamentali tutelati dalla Costituzione, quali il diritto alla salute,
allorché la loro lesione sia dedotta come effetto di un comportamento
materiale espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti della p.a.
di cui sia denunciata la illegittimità, in materie riservate alla
giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, come quella della
gestione del territorio, compete a detti giudici la cognizione esclusiva
delle relative controversie in ordine alla sussistenza in concreto dei
diritti vantati, al contemperamento o alla limitazione di tali diritti in
rapporto all'interesse generale pubblico all'ambiente salubre, nonché alla
emissione dei relativi provvedimenti cautelari, che siano necessari per
assicurare provvisoriamente gli effetti della futura decisione finale sulle
richieste inibitorie, demolitorie ed eventualmente risarcitorie». L'anno
scorso (sentenza n. 15849) la Cassazione aveva affermato la giurisdizione del
giudice amministrativo anche nel caso di controversia relativa a rapporto di
pubblico impiego per il quale non trova applicazione, «ratione temporis», il
dlgs 31 marzo 1998, n. 80. La domanda di risarcimento danni promossa da un
dipendente, aveva detto, «appartiene alla giurisdizione del giudice
amministrativo ove la condotta omissiva dell'amministrazione, produttiva del
danno conseguente al mancato ristoro delle patite lesioni per infortunio sul
lavoro, costituisca la diretta conseguenza della violazione di un obbligo
contrattuale». Intervista su Infodent a Sergio Nucci Presidente SIED Sull’ultimo
numero della rivista Infodent è possibile leggere un’interessante
intervista al Presidente della SIED Dott. Sergio Nucci sui micromotori per
odontoiatria. Per
leggere l’intervista clicca qui. La
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