10 Luglio 2007 - Anno 1, Numero 11

 

 

 


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Le news di Martedì 10 Luglio 2007

 

L’AIO scrive ai presidi di Ingegneria

L’Art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia

Studi, versamenti ravvicinati

L’AIO scrive ai presidi di Ingegneria

 

L’AIO invia una lettera ai Presidi delle Facoltà di Ingegneria dove è prevista la formazione di operatori in corsi di laurea per “Ingegnere in Scienze Bio-Mediche”.

 

L’Art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia

 

ARTICOLO1

1. All’articolo 4 del decreto del ministero dell’Economia e delle finanze 20 marzo 2007, concernente l’approvazione di specifici indicatori di normalità economica, idonei all’individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Gli accertamenti di cui all’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.146, non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento di cui al comma 1, ricavi o compensi in misura non inferiore al livello minimo risultante dalla applicazione degli studi di settore che tengono conto degli indicatori di normalità economica approvati con il presente decreto o, se di ammontare più elevato, al livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tenere conto degli indicatori medesimi. »

« 1-ter. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, comma 4-bis, della legge 8 maggio 1998, n.146, il livello della congruità coincide con il livello minimo di ricavi o compensi risultante dalla applicazione degli studi di settore che tengono conto degli indicatori di normalità economica approvati con il presente decreto o, se di ammontare più elevato, con il livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tenere conto degli indicatori medesimi.»

Studi, versamenti ravvicinati

di Tonino Morina

 

Due rate in sette giorni e, più tardi, due rate in otto giorni. È questo uno degli effetti della proroga per i versamenti concessa per gli interessati dagli studi di settore, che pagano a rate le somme dell'Unico 2007 (saldo 2006 e primo acconto 2007). Per chi paga la prima rata domani, 9 luglio, da titolare di partita Iva, la seconda scade il 16 luglio. Per i titolari di partita Iva interessati dagli studi, che pagano la prima rata dal 10 luglio all'8 agosto, la seconda scade il 16 agosto. Va però segnalato che per le scadenze di agosto è attesa la consueta proroga «di Ferragosto» che potrebbe spostare in avanti i termini dell'8 e del 16. Il tabellone qui accanto riepiloga le prossime scadenze di pagamento legate a Unico.

 

La proroga

 
Il differimento di 20 giorni per i pagamenti di Unico 2007 (confermato dal Dpcm 14 giugno 2007, sulla «Gazzetta Ufficiale» 154 del 5 luglio) vale per imprese e professionisti che applicano gli studi di settore, persone fisiche partecipanti comprese. Per contribuenti che applicano gli studi di settore si intendono quelli con entrate non superiori a 5.164.569 euro per i quali sono stati approvati gli specifici studi di settore (anche con eventuali cause di esclusione o inapplicabilità).

Lo spostamento di 20 giorni vale anche per soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli studi, cioè per soci di società di persone, associati di associazioni tra artisti o professionisti, collaboratori di imprese familiari e coniugi di aziende coniugali, nonché soci di società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale. Questi contribuenti possono eseguire entro domani (senza maggiorazioni) i versamenti di Unico 2007 in scadenza ordinaria al 18 giugno scorso, oppure dal 10 luglio all'8 agosto, con lo 0,4% in più.


L'agenda delle rate

La proroga dei 20 giorni comporta anche un nuovo calendario per chi paga a rate. Il nuovo calendario delle rate di Unico 2007 distingue tra i contribuenti non soggetti agli studi di settore e quelli che applicano gli studi di settore, partecipanti compresi.

Nelle tabelle per la rateazione dei versamenti, diffuse il 4 luglio dalle Entrate e a disposizione dei lettori sul sito del Sole-24 Ore (www.ilsole24ore.com, all'interno dello speciale dedicato agli studi di settore) sono indicate le misure degli interessi da applicare sulle rate successive alla prima, distinguendo i contribuenti tra:


- non titolari di partita Iva senza redditi da partecipazione, con primo pagamento al 18 giugno o dal 19 giugno al 18 luglio con lo 0,4% in più;

- non titolari di partita Iva con redditi da partecipazione, con primo pagamento al 9 luglio o dal 10 luglio all'8 agosto con lo 0,4% in più; per «non titolari di partita Iva con redditi da partecipazione», che beneficiano del differimento dei pagamenti al 9 luglio o dal 10 luglio all'8 agosto con lo 0,40% in più, si intendono solo quelli che dichiarano redditi da partecipazione che derivano da imprese o professionisti soggetti agli studi di settore;

- titolari di partita Iva senza studi, con primo pagamento al 18 giugno o dal 19 giugno al 18 luglio, con 0,4% in più;

- titolari di partita Iva con studi, con primo pagamento al 9 luglio o dal 10 luglio all'8 agosto, con 0,4% in più.


I calcoli

Per chi paga a rate la misura degli interessi varia in base alla data del primo pagamento (se entro il 18 giugno o dopo). Inoltre, il Fisco chiede ancora - sbagliando - il tasso del 6% annuo. Sulle somme rateate, a partire dalla seconda rata, il contribuente deve gli interessi che decorrono dal 1° giorno successivo alla scadenza della prima rata. Le rate dopo la prima si pagano entro il 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita Iva ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. Gli interessi sono dovuti in misura forfetaria, a prescindere dal giorno di pagamento e si calcolano con la formula «C» per «i» per «t» diviso 36.000, in cui «C» è l'importo, «i» è l'interesse del 6% annuo e «t» è uguale al numero di giorni che, calcolati secondo il metodo commerciale, intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda. Il metodo commerciale considera 360 i giorni dell'anno e tutti i mesi di 30 giorni.
La misura degli interessi sulla rata successiva alla prima è determinata considerando che gli interessi sono dovuti dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, fino al giorno di pagamento fissato per la seconda. A partire dalla terza rata, gli interessi sono aumentati dello 0,50% mensile, a prescindere dalla data di pagamento della rata.

 (Fonte IlSole24ore)

 

 

 

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