12 Gennaio 2010 - Anno 4, Numero 97

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Comunicazione a cura della Società Italiana di Ergonomia Dentale

 

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Le news di Martedì 12 Gennaio 2010

 

 

Novità Fiscali 2010

Sui cartelloni dovuta solo l’imposta sulle pubblicità e non la Tosap

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Novità Fiscali 2010

 

Proponiamo una breve panoramica delle novità fiscali dell’ultima ora, aggiornate alla data odierna. Qui troveremo sia misure destinate agli operatori professionali che ai privati: alcune di queste sono vere e proprie novità, altre semplici proroghe di precedenti provvedimenti, altre infine, mancate proroghe di regimi particolari, che perciò vengono ora soppressi.

 

INTERESSI LEGALI IN CALO DAL 2010

A partire dal 1° gennaio 2010 è scattato il nuovo valore dell’1% (in luogo del precedente 3%), secondo quanto previsto dal decreto 4/12/2009, pubblicato sulla G.U. del 15/12/2009.

La novità ha ripercussioni di carattere fiscale in quanto cambieranno, ad esempio, gli importi dovuti all’Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.

 

BONUS 36% PER L’EDILIZIA SINO AL 2012

La finanziaria 2010 allunga di un anno, fino al 2012, lo sconto IRPEF del 36% sule spese di ristrutturazione edilizia (art. 2 commi 10 e 11, legge 191/09, finanziaria 2010). La proroga al 2012 del bonus è estesa anche a chi acquista unità abitative comprese in fabbricati sui quali le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio. L’agevolazione spetta per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nel limite di 48 mila € per unità immobiliare, a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.

La proroga al 2012 riguarda anche la norma di favore per l’acquisto di immobili ristrutturati: in questo caso il bonus si applica a interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che riguardano interi fabbricati, eseguiti entro il 31/12/2012, che provvedono poi all’alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30/6/2013.

 

A REGIME L’IVA AGEVOLATA SUI LAVORI EDILI

La finanziaria 2010 ha portato a regime la possibilità, per i contribuenti che possono fruire della detrazione IRPEF del 36%, di beneficiare dell’IVA al 10%. L’aliquota del 10% è applicabile alla prestazione di servizi intesa nel suo complesso e si estende, quindi, anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori a condizione che:

·         i beni non vengano forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori o non vengano acquistati direttamente dal committente;

·         i beni non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell’intervento (in caso contrario, su questi beni, si applica l’IVA al 10% solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero ed i beni stessi).

 

IN VISTA BONUS PER I CONSUMATORI: AUTO – MOTO – MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

E’ in dirittura d’arrivo il provvedimento con cui verrà:

·         incentivata la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo delle categorie euro 0, 1 o 2 con autovetture nuove di categoria 4 o 5 con un contributo di 1.500 € (contributo doppio per l’acquisto di autovetture a gas metano, elettriche o idrogeno);

·         assegnato un contributo di 500 € per l’acquisto di un motociclo fino a 400 cc o non superiore a 60 kw nuovo di categoria euro 3, con rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria 0 o 1;

·         riconosciuta ai contribuenti che fruiscono del bonus 36 % una detrazione dall’IRPEF  nella misura del 20% delle ulteriori spese documentate, effettuate per l’acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, apparecchi televisivi e computer (qui non è ancora chiaro se il riferimento al 36% sia solo “potenziale” o di “effettivo utilizzo” – si attendono chiarimenti).

 

RIAPERTI I TERMINI DELLO SCUDO FISCALE

L’articolo 1 del DL 194/2009 dispone la riapertura dei termini dello scudo fiscale:

·         fino al 28/2/2010 con aliquota del 6%;

·         dal 1/3/2010 al 30/4/2010 con aliquota al 7%.

Viene infine disposto come “stimolo” ad una maggior cooperazione da parte dei contribuenti riottosi, il raddoppio dei termini di accertamento, che passano da 4 ad 8 anni, per “stanare” gli evasori che hanno portato beni oltre confine.

 

I PROFESSIONISTI PERDONO GLI SCONTI SULL’ACQUISTO DELL’IMMOBILE - STUDIO

Il 31/12/2009 è scaduto il periodo agevolato per l’acquisto, anche in leasing, di un immobile da utilizzare per l’esercizio dell’attività professionale, usufruendo della deducibilità di ammortamento e canoni di leasing. La finanziaria non ha prorogato il beneficio. Per gli acquisti dal 1 gennaio, torna pertanto l’indeducibilità.

 

RIAPERTURA DEI TERMINI AL 31 OTTOBRE 2010 PER AFFRANCARE I MAGGIORI VALORI DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

L’articolo 2 della legge finanziaria 2010 riapre il termine per la rivalutazione:

·         dei terreni agricoli;

·         dei terreni edificabili;

·         delle quote delle società (di persone o di capitali)

posseduti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.

L’affrancamento del maggior valore, si basa su di una perizia da redigersi entro il 31/10/2010 (data di riferimento per il valore dei beni: 01/01/2010) da un professionista appartenenti a specifiche categorie (ingegneri, geometri, agronomi etc. per i terreni; dottori commercialisti etc. per le partecipazioni). Sul valore lordo di tale perizia è dovuta un’imposta sostitutiva pari al:

·         4% per i terreni agricoli e di quelli edificabili, nonché per le partecipazioni qualificate;

·         2% per le partecipazioni non qualificate.

L’imposta sostitutiva, dovuta entro il 31/10/2010 è rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (oltre ad interessi del 3% annuo sulla somma dilazionata).

Limitatamente alle partecipazioni societarie, la perizia di stima può essere redatta anche successivamente alla cessione delle medesime.

La perizia di riferimento, andrà asseverata presso il Tribunale, Notaio o Giudice di pace, entro il 31/10/2010.

 

IL NUOVO REGIME DELLE COMPENSAZIONI IVA

Dall’ 1/1/2010 chi intenderà usare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 € annui dovrà chiedere l’apposizione del visto di conformità (da parte di un professionista abilitato) sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Per contro, non occorrerà alcun “visto” se si intenderà chiedere l’eccedenza IVA a rimborso o a credito per usarla in detrazione con le liquidazioni periodiche IVA mensili o trimestrali, anche se di importo superiore a 15mila €.

L’Agenzia delle Entrate, nel comunicato 2/7/2009 ha ribadito che la “stretta” sui crediti riguarderà solo i crediti IVA annuali o infrannuali: nessuna stretta perciò sugli altri crediti (IRPEF, IRES, IRAP, contributi previdenziali o altro) che potranno essere usati liberamente, nel rispetto delle regole finora vigenti.

 

RIFORMA IVA SULLE PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARIE

Qui siamo in presenza di una direttiva comunitaria (la direttiva 2008/8/CE del 12/2/2008) che, pur in assenza di una esplicita norma di applicazione italiana, stabilisce che:

a partire dal 1° gennaio 2010 le prestazioni di servizi generiche (ossia, differenti da lavori su beni immobili e perizie, trasporti di beni) fatturate a soggetti passivi di imposta non residenti, non dovranno più essere assoggettate ad IVA (nonostante, si badi bene, la legislazione nazionale preveda il contrario).

Fabrizio Rebolia

Dottore Commercialista

Corso Torino, 3/2 - 16129 Genova
Tel 348 896 57 07
sito web:    www.rebolia.it
mail: fabrizio.rebolia@tiscali.it

Sui cartelloni dovuta solo l’imposta sulle pubblicità e non la Tosap

La società che paga l’imposta sulle pubblicità sui cartelloni in strada non deve pagare anche la Tosap. Infatti, ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 105 dell’8 gennaio 2010, il secondo tributo viene assorbito nel primo.
In particolare, si legge in sentenza che “gli impianti pubblicitari sono soggetti a imposta di pubblicità e non alla tassa di occupazione del suolo pubblico, poiché gli impianti pubblicitari o per pubbliche affissioni occupano necessariamente una parte di suolo pubblico. Peraltro, l'applicazione di questo principio non è impedita dal mancato regolare versamento della imposta sulla pubblicità, in quanto, anche in tale ipotesi, la tassa di occupazione suolo pubblico è destinata ad essere compresa ed assorbita nella imposta sulla pubblicità, in tal caso riscossa con le procedure coattive (e con l'applicazione delle relative sanzioni); cioè in base al rilievo che, se l'imposta sulla pubblicità comprende in sé l'imposta di occupazione suolo pubblico per cui esistano gli astratti presupposti, non vi é ragione perché questa situazione di diritto muti nel caso in cui l'applicazione dell'imposta avvenga con atti impositivi dell'ufficio e non su denuncia del contribuente”.

 

Fonte Cassazione.net

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