12 Gennaio 2010 - Anno 4, Numero 97 |
Comunicazione
a cura della Società Italiana di Ergonomia Dentale La SIED aderisce alla
|
Sui
cartelloni dovuta solo l’imposta sulle pubblicità e non la Tosap Iscriviti alla SIED
Proponiamo una
breve panoramica delle novità fiscali dell’ultima ora, aggiornate alla data
odierna. Qui troveremo sia misure destinate agli operatori professionali che
ai privati: alcune di queste sono vere e proprie novità, altre semplici
proroghe di precedenti provvedimenti, altre infine, mancate proroghe di
regimi particolari, che perciò vengono ora soppressi. INTERESSI LEGALI IN CALO DAL 2010 A partire dal 1°
gennaio 2010 è scattato il nuovo valore dell’1% (in luogo del precedente 3%),
secondo quanto previsto dal decreto 4/12/2009, pubblicato sulla G.U. del
15/12/2009. La novità ha
ripercussioni di carattere fiscale in quanto cambieranno, ad esempio, gli
importi dovuti all’Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento
operoso. BONUS 36% PER L’EDILIZIA SINO AL 2012 La finanziaria
2010 allunga di un anno, fino al 2012, lo sconto IRPEF del 36% sule spese di
ristrutturazione edilizia (art. 2 commi 10 e 11, legge 191/09, finanziaria
2010). La proroga al 2012 del bonus è estesa anche a chi acquista unità
abitative comprese in fabbricati sui quali le imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito
interventi di recupero edilizio. L’agevolazione spetta per una quota pari al
36% delle spese sostenute, nel limite di 48 mila € per unità immobiliare, a
condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura. La proroga al 2012
riguarda anche la norma di favore per l’acquisto di immobili ristrutturati:
in questo caso il bonus si applica a interventi di restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia che riguardano interi fabbricati,
eseguiti entro il 31/12/2012, che provvedono poi all’alienazione o
assegnazione dell’immobile entro il 30/6/2013. A REGIME L’IVA AGEVOLATA SUI LAVORI EDILI La finanziaria
2010 ha portato a regime la possibilità, per i contribuenti che possono
fruire della detrazione IRPEF del 36%, di beneficiare dell’IVA al 10%.
L’aliquota del 10% è applicabile alla prestazione di servizi intesa nel suo
complesso e si estende, quindi, anche alle forniture delle materie prime e
semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori a condizione che: ·
i
beni non vengano forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
o non vengano acquistati direttamente dal committente; ·
i
beni non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni
effettuate nel quadro dell’intervento (in caso contrario, su questi beni, si
applica l’IVA al 10% solo fino a concorrenza della differenza tra il valore
complessivo dell’intervento di recupero ed i beni stessi). IN VISTA BONUS PER I CONSUMATORI: AUTO –
MOTO – MOBILI ED ELETTRODOMESTICI E’ in dirittura
d’arrivo il provvedimento con cui verrà: ·
incentivata
la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo
delle categorie euro 0, 1 o 2 con autovetture nuove di categoria 4 o 5 con un
contributo di 1.500 € (contributo doppio per l’acquisto di autovetture a gas
metano, elettriche o idrogeno); ·
assegnato
un contributo di 500 € per l’acquisto di un motociclo fino a 400 cc o non
superiore a 60 kw nuovo di categoria euro 3, con rottamazione di un motociclo
o di un ciclomotore di categoria 0 o 1; ·
riconosciuta
ai contribuenti che fruiscono del bonus 36 % una detrazione dall’IRPEF nella misura del 20% delle ulteriori spese
documentate, effettuate per l’acquisto di mobili, elettrodomestici di classe
energetica non inferiore ad A+, apparecchi televisivi e computer (qui non è
ancora chiaro se il riferimento al 36% sia solo “potenziale” o di “effettivo
utilizzo” – si attendono chiarimenti). RIAPERTI I TERMINI DELLO
SCUDO FISCALE L’articolo
1 del DL 194/2009 dispone la riapertura dei termini dello scudo fiscale: ·
fino al 28/2/2010 con aliquota del 6%; ·
dal 1/3/2010 al 30/4/2010 con aliquota al 7%. Viene
infine disposto come “stimolo” ad una maggior cooperazione da parte dei
contribuenti riottosi, il raddoppio dei termini di accertamento, che passano
da 4 ad 8 anni, per “stanare” gli evasori che hanno portato beni oltre
confine. I PROFESSIONISTI PERDONO GLI
SCONTI SULL’ACQUISTO DELL’IMMOBILE - STUDIO Il
31/12/2009 è scaduto il periodo agevolato per l’acquisto, anche in leasing,
di un immobile da utilizzare per l’esercizio dell’attività professionale,
usufruendo della deducibilità di ammortamento e canoni di leasing. La
finanziaria non ha prorogato il beneficio. Per gli acquisti dal 1 gennaio,
torna pertanto l’indeducibilità. RIAPERTURA DEI TERMINI AL 31
OTTOBRE 2010 PER AFFRANCARE I MAGGIORI VALORI DI TERRENI E PARTECIPAZIONI L’articolo
2 della legge finanziaria 2010 riapre il termine per la rivalutazione: ·
dei terreni agricoli; ·
dei terreni edificabili; ·
delle quote delle società (di persone o di capitali) posseduti
da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. L’affrancamento
del maggior valore, si basa su di una perizia da redigersi entro il
31/10/2010 (data di riferimento per il valore dei beni: 01/01/2010) da un
professionista appartenenti a specifiche categorie (ingegneri, geometri,
agronomi etc. per i terreni; dottori commercialisti etc. per le
partecipazioni). Sul valore lordo di tale perizia è dovuta un’imposta
sostitutiva pari al: ·
4% per i terreni agricoli e di quelli edificabili, nonché per le
partecipazioni qualificate; ·
2% per le partecipazioni non qualificate. L’imposta
sostitutiva, dovuta entro il 31/10/2010 è rateizzabile fino ad un massimo di
3 rate annuali di pari importo (oltre ad interessi del 3% annuo sulla somma
dilazionata). Limitatamente
alle partecipazioni societarie, la perizia di stima può essere redatta anche
successivamente alla cessione delle medesime. La
perizia di riferimento, andrà asseverata presso il Tribunale, Notaio o
Giudice di pace, entro il 31/10/2010. IL NUOVO REGIME DELLE
COMPENSAZIONI IVA Dall’
1/1/2010 chi intenderà usare in compensazione crediti IVA per importi
superiori a 15.000 € annui dovrà chiedere l’apposizione del visto di
conformità (da parte di un professionista abilitato) sulle dichiarazioni
dalle quali emerge il credito. Per
contro, non occorrerà alcun “visto” se si intenderà chiedere l’eccedenza IVA
a rimborso o a credito per usarla in detrazione con le liquidazioni
periodiche IVA mensili o trimestrali, anche se di importo superiore a 15mila
€. L’Agenzia
delle Entrate, nel comunicato 2/7/2009 ha ribadito che la “stretta” sui
crediti riguarderà solo i crediti IVA annuali o infrannuali: nessuna stretta
perciò sugli altri crediti (IRPEF, IRES, IRAP, contributi previdenziali o
altro) che potranno essere usati liberamente, nel rispetto delle regole
finora vigenti. RIFORMA IVA SULLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI INTRACOMUNITARIE Qui
siamo in presenza di una direttiva comunitaria (la direttiva 2008/8/CE del
12/2/2008) che, pur in assenza di una esplicita norma di applicazione
italiana, stabilisce che: a
partire dal 1° gennaio 2010 le prestazioni di servizi generiche (ossia,
differenti da lavori su beni immobili e perizie, trasporti di beni) fatturate
a soggetti passivi di imposta non residenti, non dovranno più essere
assoggettate ad IVA (nonostante, si badi bene, la legislazione nazionale
preveda il contrario). Fabrizio Rebolia Dottore
Commercialista Corso
Torino, 3/2 - 16129 Genova Sui cartelloni
dovuta solo l’imposta sulle pubblicità e non la Tosap La società che paga l’imposta sulle pubblicità sui
cartelloni in strada non deve pagare anche la Tosap. Infatti, ha sancito la
Corte di cassazione con la sentenza n. 105 dell’8 gennaio 2010, il secondo
tributo viene assorbito nel primo. Iscriviti alla SIED
Iscriviti alla
SIED. Per saperne di più visita il sito www.sied.org o scarica il
modulo di iscrizione qui. |
Per non ricevere più questa comunicazione clicca qui |