21 Gennaio 2010 - Anno 4, Numero 98

image001

 

Comunicazione a cura della Società Italiana di Ergonomia Dentale

 

La SIED aderisce alla

 

coci2.jpg




Per collaborare clicca qui


 

 

Le news di Giovedì 21 Gennaio 2010

 

 

Nuovo regolamento per l’ECM approvato dalla Commissione

Per ECM nuove regole su sponsor e pubblicità

Iscriviti alla SIED

 

 

Nuovo regolamento per l’ECM approvato dalal Commissione

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 13 gennaio 2010, ha approvato i seguenti documenti: Criteri per l'assegnazione di crediti alle attività ECM; Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009 e per l'accreditamento; Formazione sul campo (FSC) e criteri per l'assegnazione di crediti ECM alle attività di FSC. Dal prossimo 28 gennaio sarà possibile effettuare le richieste di accreditamento Provider, limitate, al momento, alla Formazione a Distanza ( FAD). Nella Home Page dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - www.agenas.it - sono presenti le indicazioni per richiedere le credenziali d'accesso per l'accreditamento Provider Fad.

 

Scarica i documenti:

·  Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività ECM

·  Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009 e per l’accreditamento

·  Formazione sul campo (FSC) e criteri per l’assegnazione di crediti ECM alle attività di FSC

 

Fonte www.ministerosalute.it

 

Per Ecm nuove regole su sponsor e pubblicità

 

Massima trasparenza e 'guerra' al conflitto di interessi per tutte le persone implicate nella formazione medica continua (Ecm), dai provider fino ai relatori, moderatori e formatori. Le nuove regole su sponsorizzazione e pubblicità, contenute nel regolamento applicativo della nuova Ecm, appena pubblicato dalla Commissione nazionale della formazione continua, sono ferree e hanno l'obiettivo - e l'ambizione - di garantire la totale indipendenza dell'aggiornamento obbligatorio dei professionisti della sanità. Tra le novità il divieto per gli sponsor di 'reclutare' professionisti che partecipano agli eventi formativi e la richiesta a relatori, moderatori e formatori di dichiarare palesemente, al pubblico di discenti oltre che nella documentazione, l'eventuale conflitto di interessi, ovvero i legami con lo sponsor nei due anni precedenti. Ma c'è anche il divieto ad acquisire il ruolo di provider non solo per l'industria farmaceutica, come già previsto, ma anche per chi abbia parenti di primo grado con interessi commerciali in sanità. L'industria, però, può sponsorizzare un provider purché in modo trasparente e la sponsorizzazione può essere dichiarata sul programma dell'evento, "nell'ultima pagina e in modo discreto", ma non nel materiale durevole. Non deve essere, inoltre, in alcun modo condizionante. La pubblicità è bandita da qualsiasi materiale destinato all'Ecm, a meno che non si tratti di altri corsi o congressi in cui non ci siano condizionamenti degli sponsor. Durante i corsi è consentito solo l'uso di nomi generici di medicinali e strumenti, mentre sono vietati i nomi commerciali. Per ogni evento, inoltre, devono essere disponibili le convenzioni e i contratti che indichino chiaramente i reciproci impegni. Il provider ha la responsabilità, infine, di mantenere indipendente: rilievo dei fabbisogni formativi, individuazione degli obiettivi formativi, individuazione dei contenuti formativi, definizione delle tecniche didattiche, nomina dei docenti/tutor. Le sanzioni per chi 'bara' sono indicate in un documento in arrivo, messo a punto dalla Commissione nazionale Ecm che è già alla firma del ministro della Salute.

 

Fonte Univadis

Iscriviti alla SIED

 

Iscriviti alla SIED. Per saperne di più visita il sito www.sied.org o scarica il modulo di iscrizione qui.

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che questo messaggio è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato. Chiunque lo riceva per errore, è pregato di darne notizia al mittente e di distruggere il messaggio ricevuto.

 

Si ricorda che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore, costituiscono violazione del suddetto Decreto Legislativo.

 

 

 

Per non ricevere più questa comunicazione clicca qui


http://crm.dsmg.it/dm/m.aspx?i=134475807