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Novembre 2008 - Anno 2, Numero 61 |
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Il Redditometro arriva a casa
Imposta di bollo su fatture mediche,
detraibilità limitata Iscriviti
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Il Redditometro arriva a casa
L’Agenzia delle Entrate sta recapitando ad alcune
migliaia di contribuenti i questionari finalizzati a conoscere nel dettaglio
la loro capacità di reddito. Nel modello non vengono richiesti soltanto i
tradizionali dati sul possesso di beni particolarmente costosi (cavalli,
colf, auto e moto da corsa e così via) ma vengono prese in considerazione
anche tutte le spese di particolare rilievo ai fini dell’accertamento
presuntivo (asili nido privati, scuole private, rette universitarie e
collegi, iscrizioni a circoli, crociere e viaggi, detenzione di valuta
estera, acquisto di beni preziosi). Fonte Fiscoetasse Imposta di bollo su fatture mediche,
detraibilità limitata E’
riconosciuta al cliente solo quando rappresenta un costo accessorio alla
prestazione professionale Il
cliente che riceve una fattura o una ricevuta, è legittimato a portare in
detrazione le spese relative all’imposta bollo solo se effettua egli
stesso il pagamento del tributo al posto del professionista, sia per
inadempienza di quest’ultimo, provvedendo quindi a sanare un atto
irregolare, sia per esplicito accordo fra le parti. In quest’ultimo
caso, infatti, è consentito addebitare al cliente, in aggiunta al compenso
professionale, l’importo del bollo. Al di fuori di queste due ipotesi
la detrazione non è ammissibile. E’
questo il contenuto della risoluzione n. 444/E del 18 novembre, con cui
l’Agenzia chiarisce il corretto trattamento tributario relativo al
bollo da applicare sulle fatture di visite mediche. In
particolare il contribuente segnalava che il Caf al quale aveva consegnato la
dichiarazione dei redditi non aveva riconosciuto in detrazione le spese
relative al bollo apposto sulle ricevute. L’imposta
in questione, fa presente l’Agenzia, è dovuta per le “fatture,
note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche
non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e
quietanze rilasciate dal creditore o da altri per suo conto, a liberazione
totale o parziale di un obbligazione
pecuniaria” (articolo 13, n. 1, della tariffa A, Dpr 642/1972); non va
corrisposta invece per le somme inferiori a euro 77,47. Inoltre,
l’obbligo di apporre sulle fatture le marche da bollo, sostituite dal
1° settembre 2007 dal contrassegno telematico, è a carico del soggetto che
predispone il documento. Tuttavia,
sottolinea l’Agenzia, se viene consegnata una ricevuta non in regola
con il bollo, il cliente è solidalmente obbligato al pagamento
dell’imposta che deve corrispondere entro quindici giorni dalla data
del ricevimento della fattura, presentandola all’ufficio locale delle
Entrate, al fine di essere esentato da qualsiasi responsabilità. Il
professionista che ha emesso l’atto irregolare, invece, sarà passibile
di sanzione. In
conclusione, l’imposta di bollo dovuta su fatture e ricevute fiscali
potrà essere portata in detrazione dal cliente, solo se da questo
corrisposta, come sopra specificato, per sanare la negligenza del
professionista oppure nel caso in cui le parti concordino che il pagamento
ricade sul cliente. In queste due ipotesi, infatti, essendo un costo
accessorio alla prestazione specialistica, si configura come onere
detraibile. Fonte FiscoOggi Iscriviti alla SIED
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