24 Novembre 2008 - Anno 2, Numero 61

 

 

 


Comunicazione a cura della Società Italiana di Ergonomia Dentale






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Le news di Lunedì 24 Novembre 2008

 

Il Redditometro arriva a casa

 

Imposta di bollo su fatture mediche, detraibilità limitata

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Il Redditometro arriva a casa

L’Agenzia delle Entrate sta recapitando ad alcune migliaia di contribuenti i questionari finalizzati a conoscere nel dettaglio la loro capacità di reddito. Nel modello non vengono richiesti soltanto i tradizionali dati sul possesso di beni particolarmente costosi (cavalli, colf, auto e moto da corsa e così via) ma vengono prese in considerazione anche tutte le spese di particolare rilievo ai fini dell’accertamento presuntivo (asili nido privati, scuole private, rette universitarie e collegi, iscrizioni a circoli, crociere e viaggi, detenzione di valuta estera, acquisto di beni preziosi).

Fonte Fiscoetasse

 

Imposta di bollo su fatture mediche, detraibilità limitata

 

E’ riconosciuta al cliente solo quando rappresenta un costo accessorio alla prestazione professionale

Il cliente che riceve una fattura o una ricevuta, è legittimato a portare in detrazione le spese relative all’imposta bollo solo se effettua egli stesso il pagamento del tributo al posto del professionista, sia per inadempienza di quest’ultimo, provvedendo quindi a sanare un atto irregolare, sia per esplicito accordo fra le parti. In quest’ultimo caso, infatti, è consentito addebitare al cliente, in aggiunta al compenso professionale, l’importo del bollo. Al di fuori di queste due ipotesi la detrazione non è ammissibile.

E’ questo il contenuto della risoluzione n. 444/E del 18 novembre, con cui l’Agenzia chiarisce il corretto trattamento tributario relativo al bollo da applicare sulle fatture di visite mediche.

In particolare il contribuente segnalava che il Caf al quale aveva consegnato la dichiarazione dei redditi non aveva riconosciuto in detrazione le spese relative al bollo apposto sulle ricevute.

L’imposta in questione, fa presente l’Agenzia, è dovuta per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di un obbligazione pecuniaria” (articolo 13, n. 1, della tariffa A, Dpr 642/1972); non va corrisposta invece per le somme inferiori a euro 77,47.

Inoltre, l’obbligo di apporre sulle fatture le marche da bollo, sostituite dal 1° settembre 2007 dal contrassegno telematico, è a carico del soggetto che predispone il documento.

Tuttavia, sottolinea l’Agenzia, se viene consegnata una ricevuta non in regola con il bollo, il cliente è solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta che deve corrispondere entro quindici giorni dalla data del ricevimento della fattura, presentandola all’ufficio locale delle Entrate, al fine di essere esentato da qualsiasi responsabilità. Il professionista che ha emesso l’atto irregolare, invece, sarà passibile di sanzione.

In conclusione, l’imposta di bollo dovuta su fatture e ricevute fiscali potrà essere portata in detrazione dal cliente, solo se da questo corrisposta, come sopra specificato, per sanare la negligenza del professionista oppure nel caso in cui le parti concordino che il pagamento ricade sul cliente. In queste due ipotesi, infatti, essendo un costo accessorio alla prestazione specialistica, si configura come onere detraibile.

 

Fonte FiscoOggi

 

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