28 Giugno 2007 - Anno 1, Numero 8

 

 

 


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Le news di Giovedì 28 Giugno 2007

 

L’AIO commenta la posizione della FENAODI

L’appuntamento mancato

La pubblicità del dentista su internet

L’AIO commenta la posizione della FENAODI

 

“Abbiamo appena visionato il testo che verrà discusso martedì prossimo 26 giugno alla riunione della commissione per il profilo professionale per gli odontotecnici. Emerge un quadro inquietante perchè, con un tentativo maldestro e tecnicamente molto discutibile, è stato introdotto un articolo finale con il quale si parla di equipollenze”. (Tratto dal sito dell’AIO)

·          La posizione della FENAODI su Odontotecnici.net

L’appuntamento mancato

 

Nessuna norma sanziona il mancato rispetto dell’appuntamento dal dentista.

Secondo l’Avv. Alessandro Ciceri: “In linea teorica, potrebbe farsi riferimento al principio generale del neminem laedere di cui all'art 2043 c.c. (risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale) al quale tutti sono tenuti. Si potrebbe anche ipotizzare, probabilmente, una responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 c.c..
Nella pratica, sarebbe necessario che il dottore esponesse in studio una sorta di elenco di condizioni generali, tra le quali prevedere espressamente una forma di responsabilità del cliente che non rispetta gli appuntamenti presi, senza congruo preavviso per la disdetta. Dovrebbe poi far sottoscrivere ad ogni cliente un modulo predisposto all’uopo ove si accettassero dette condizioni generali. Ferma restando la difficoltà di individuare, per tale ipotesi, un risarcimento equo e non vessatorio a carico del cliente.

Si consideri, peraltro, che il cliente può recedere dal mandato professionale in qualsiasi momento, con il solo obbligo di pagare al professionista le spese già sostenute ed il compenso per l’opera svolta. Valuti il professionista, pertanto, se sia maggiore il danno che subisce da un mancato appuntamento, piuttosto che il danno causato dal possibile recesso del cliente che non gradisca il trattamento subito.

  

La pubblicità del dentista su internet

 “Se l'attività in esame è medica o paramedica il sito internet non deve  essere "pubblicitario": può solo fornire indicazioni sul personale e sui  titoli dello stesso, sulle attività svolte, su come contattare la  struttura e su dove la medesima si trova. Le indicazioni devono essere
sobrie, concise e veritiere, senza alcuna esaltazione circa l'abilità del personale o l'efficienza della struttura. Stante il divieto di pubblicità il sito, in sostanza, deve essere esclusivamente di tipo  informativo, similmente a quanto avviene per la pubblicazioni negli  elenchi telefonici. I titoli riproducibili sono esclusivamente quelli rilasciati dallo Stato italiano (in breve: laurea e scuola di specializzazione frequentata con successo).  Per ogni violazione le sanzioni previste sono decisamente severe”.

Avv. Gabriella Baldi

 

 

 

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Si ricorda che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore, costituiscono violazione del suddetto Decreto Legislativo.

 

 

 

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