30 Aprile 2009 - Anno 3, Numero 76 |
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In tutta Italia partono i corsi RSL dell’ANDI
Circolare
del nostro consulente Dott. Fabrizio Rebolia sull’IVA per cassa Iscriviti alla SIED
In tutta Italia corsi
RSL dell’ANDI
Sono partiti in tutta Italia i corsi per Responsabile della Sicurezza organizzati
dall’ANDI. L’ANDI, a leggere qualificate testate giornalistiche, è l'unica associazione autorizzata a
svolgere i corsi per RLS per dipendenti di studi
dentistici. Vista la qualità della formazione offerta e la capillarità della presenza
sul territorio nazionale, c’è da giurare che numerosissimi saranno i colleghi
che sceglieranno l’ANDI per i corsi RLS. Secondo fonti giornalistiche, infine, i corsi organizzati dall’associazione
sono quelli a minor costo presenti oggi sul mercato. Circolare
del nostro consulente Dott. Fabrizio Rebolia sull’IVA per cassa E’
stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2009 la disposizione
che rende operativa l’esigibilità dell’IVA per cassa (DM 26/3/2009 emanato in
attuazione dell’art. 7 del DL 185/08), che consente al soggetto passivo
debitore dell’imposta (chi emette la fattura) di procrastinare il versamento
del tributo all’effettivo pagamento da parte del proprio cliente. In questo
modo l’operatore evita
di anticipare l’IVA all’Erario. Da
quando: sono assoggettabili al nuovo regime le fatture emesse dal
28 aprile 2009. Per
chi: possono utilizzare il differimento (non è necessaria
alcuna comunicazione / opzione in tal senso) i soggetti che agiscono nell’esercizio
di impresa, arte o professione e che non si avvalgono di regimi speciali
IVA, i quali nell’anno precedente hanno realizzato (o che prevedono di
realizzare, nel caso di inizio attività) un volume di affari non superiore
a 200 mila €, che deve essere mantenuto anche nel periodo di fruizione
del regime. Chi
e escluso: chi fa operazioni in regimi speciali, ad es. il Reverse
Charge, oppure le operazioni verso privati consumatori, le
operazioni verso lo Stato e gli altri enti pubblici e le cessioni di beni
/ prestazioni di servizi ai soci. Indicazioni:
è obbligatorio l’inserimento in fattura di una formula di questo
tenore “Operazione con IVA ad esigibilità differita, ex articolo 7 Dl
185/08” (in mancanza di una simile menzione, trova obbligatoriamente
applicazione l’IVA ordinaria). Libertà
di scelta: l’operatore può scegliere se ricorrervi solo per
alcune tipologie di operazioni o nei confronti di certe categorie di clienti,
continuando a fatturare “per competenza” in tutte le altre casistiche.
Tempo
limite di un anno: ad ogni modo, l’IVA diventa esigibile (e va comunque
versata) dopo il decorso di un anno dal’operazione, quantunque il
cliente non abbia ancora pagato. Il limite annuale si supera solo in caso di
procedure concorsuali o esecutive ed il versamento viene così procrastinato sine
die. Posizione
del cessionario (acquirente / cliente / commitente):
poiché ai sensi dell’art. 19 DPR 633/72 l’imposta è detraibile nel momento in
cui diviene esigibile (principio di simmetria), il cessionario potrà
detrarre l’IVA solo previo pagamento della fattura. Obbligo
di accettazione: si ribadisce che la scelta o meno del regime è una
facoltà del cedente / prestatore del servizio, il cliente / committente è
in ogni caso obbligato ad accettare il differimento dell’IVA. Pagamento
in forma frazionata: se ci si accorda per un pagamento in forma frazionata il
diritto a detrarre – e l’obbligo a versare – è riconosciuto in misura
proporzionale fra la somma pagata e il corrispettivo complessivo della
transazione. Vantaggi:
(tutti per il cedente / prestatore del servizio) pagamento dell’IVA al
momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo. Svantaggi:
(tutti per l’acquirente o il committente) che non può detrarre l’IVA sulle
fattura con detta annotazione sinchè non le ha pagate. Accorgimenti
contabili: il contribuente dovrà gestire due tipi di fatture
attive: quelle per le quali ha scelto il regime “IVA per cassa” quelle
per le quali non ha scelto il differimento, da trattare secondo le regole
ordinarie. Le complicazioni riguardano anche l’annotazione delle fatture
di acquisto, nel momento in cui si ricevono fatture passive di
contribuenti che applicano il regime IVA per cassa che, di conseguenza, rende
l’IVA detraibile solo dopo il pagamento della fattura. Altre difficoltà
riguardano la verifica del limite dei 200 mila €, in quanto il regime
cessa di avere applicazione per le operazioni effettuate dopo che il
limite è stato superato (e solo da lì in poi). Fabrizio
Rebolia Dottore Commercialista Corso Torino, 3/2 - 16129 Genova Iscriviti
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