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Copyright 2024 - Società Italiana di Ergonomia Dentale

Statuto S.I.E.D.

Modificato e approvato nell'Assemblea del 27 Gennaio 2014

Art. 1 - Denominazione

E’ costituita l’Associazione denominata "Società Italiana di Ergonomia Dentale", siglabile S.I.E.D.: essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 - Sede

L’Associazione ha sede legale in Cosenza alla via Domenico Frugiuele n° 66 c/o lo Studio Dentistico Nucci

Art. 3 - Scopo

La S.I.E.D ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dell’ergonomia odontoiatrica, diffondere le conoscenze e le esperienze connesse all’approccio ergonomico in ambito odontoiatrico e sviluppare la conoscenza su tutti gli argomenti collegati ed inerenti la ergonomia. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Associazione sarà aperta a tutti gli studiosi del settore e a quanti intendo approfondire le tematiche economiche nel comparto odontoiatrico, promovendo momenti di aggiornamento e di approfondimento culturale (conferenze, convegni, corsi, congressi, ecc., che si caratterizzeranno anche attraverso la certificazione dei livelli di partecipazione a queste attività) e programmi di ricerca. L’Associazione si impegna a divulgare i risultati delle ricerche e degli studi condotti con la più ampia collaborazione. L'Associazione, per quanto intenda differenziarsi per i suoi contenuti e metodi innovativi, desidera però collaborare con le altre associazioni scientifiche nazionali ed internazionali, basandosi sulla convergenza degli obiettivi culturali.  L’Associazione non ha carattere politico né sindacale, è aconfessionale e non ha scopi di lucro.

Art. 4 - Durata

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5 Il Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

a) dalle quote sociali;

b) da sovvenzioni, contributi che essa può ottenere nonché da liberalità tra vivi o mortis causa, che potrà essere autorizzata a ricevere a sensi di legge e/o sotto condizione di speciale destinazione imposta dal donante o dal testatore;

c) da proventi derivanti da iniziative e manifestazioni promozionali;

d) da redditi di capitali, mobiliari ed immobiliari, dal fondo patrimoniale;

e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale;

f) dagli avanzi rilevati in sede di rendiconto consuntivo annuale

Art. 6 L’Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni, e comunque non oltre i primi sei mesi dell'anno, dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Eventuali avanzi o attivi di rendiconto dovranno comunque essere destinati al perseguimento dei fini associativi.

Art. 7 - Soci

Sono Soci coloro che , fattane richiesta scritta al Consiglio Direttivo, sono ammessi in tale qualità dal Consiglio medesimo.

Sono soci coloro che contribuiscono all’attività dell’Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annua se espressamente deliberata dal Consiglio Direttivo di anno in anno.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale, se deliberata, per due anni consecutivi.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell’Associazione.

Le quote associative non sono né trasmissibili né rivalutabili.

I versamenti a qualunque titolo effettuati da soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 8 Decadenza

La qualità del Socio si perde:

a) per decesso;

b) per dimissioni, presentate al Consiglio Direttivo, per iscritto entro il 30 ottobre di ogni anno;

c) per morosità nel versamento della quota sociale, se deliberata, pronunciata da Consiglio Direttivo;

d) per indegnità che verrà dichiarata all'Assemblea dei Soci.

Art. 9 Organi dell’Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) Il Collegio dei Revisori;

e) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 Convocazione dell’Assemblea

I Soci sono convocati in Assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo, per la verifica ed approvazione del Bilancio, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, e mediante l'affissione nell'albo dell'Associazione, dell'avviso di convocazione contenete l’O.d.G., almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere anche convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei Soci a norma dell'art. 20 Codice Civile. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'Associazione.

Art. 11 Compiti dell’Assemblea

L'Assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sul rendiconto consuntivo e su eventuali avanzi e preventivo, sulla nomina di sette Soci componenti il Consiglio Direttivo, sulla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori, sulla nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri e su tutto quant'altro da essa demandato per legge e per statuto.

Art. 12 Partecipazione all’Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci di uguale categoria, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri. Ogni Socio non può rappresentare più di due Soci.

Art. 13 Presidenza dell’Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, e quando è necessario, due Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla medesima. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art. 14 Validità dell’Assemblea

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberate con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo: l'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che resta in carica un triennio composto da 7 Consiglieri eletti dall'Assemblea. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Art. 16 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno quattro su sette membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto da Presidente, in sua assenza dal Consigliere più anziano d'età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 Poteri del Consiglio

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso può pure procedere all'assunzione di dipendenti ed impiegati determinandone le funzioni e le retribuzioni e compilare il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.

Il consiglio direttivo, può, nell'ambito dei propri poteri, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. Il Consiglio Direttivo può modificare lo Statuto dell’Associazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Art. 18 Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'assemblea e dal consiglio. Per le operazioni sui conti correnti bancari attivi, è sufficiente la firma libera del Presidente o del Vicepresidente o del Tesoriere o del Segretario. I mandati di pagamento sono titolo legale anche con la sola firma del Tesoriere.

Art. 19 Varie

Tutte le cariche non sono remunerate, salvo in base a delibera del Consiglio Direttivo, l'eventuale rimborso spese.

Art. 20 Il Collegio dei Revisori. Compiti

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea e resta in carica un triennio. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione sui bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 21 Collegio dei Probiviri. Compiti

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea dei soci e resta in carica un triennio. Il Collegio dei Probiviri ha compiti generali di controllo del corretto funzionamento dell’Associazione, nonché del rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Ha il compito di dirimere inappellabilmente vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell’Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l’Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all’Assemblea di tutti i suoi atti.

Art. 22 Lo Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio sociale verrà devoluto per finalità di utilità generali.

Art. 23 Norme Generali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni dei legge vigenti in materia .

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